Art. 12.

      1. I professori civili devono essere autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere l'attività di insegnamento presso gli istituti militari.
      2. Gli insegnanti militari sono compresi in un unico ruolo, suddiviso in fasce a seconda della specializzazione, al quale si accede per concorso, su base nazionale, per titoli ed esami.
      3. La dotazione organica del ruolo degli insegnanti militari è fissata dal consiglio nazionale interforze. Gli ufficiali iscritti nel ruolo degli insegnanti militari devono:

          a) svolgere attività didattica continuativa nel corso di lezioni, esercitazioni, seminari e assistenza ai frequentatori;

          b) svolgere attività di ricerca e di promozione della ricerca nel settore di specifico interesse;

          c) svolgere le altre attività loro attribuite dai consigli dei corsi cui appartengono.